Controlli e rilievi sull’amministrazione
(art.31, C.1)
1Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorche’ recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attivita’ dell’amministrazione o di singoli uffici.